mercoledì 30 gennaio 2013

Aggiornamento software opzioni Consolidato nazionale e Trasparenza Società di Capitali 2.0.0 per Mac, Windows e Linux

Aggiornamento software opzioni Consolidato nazionale e Trasparenza Società di Capitali 2.0.0 per Mac, Windows e Linux
Sul sito dell'Agenzia delle Entrate sono stati pubblicati gli aggiornamenti dei software per la compilazione della Comunicazione per l'opzione regime di tassazione del Consolidato nazionale versione 2.0.0 del 30/1/2013 (download versione Mac, Windows e Linux) e della Comunicazione dell'opzione regime di tassazione per trasparenza nell'ambito delle società di capitali versione 2.0.0 del 30/1/2013 (download versione Mac, Windows e Linux).

Le versioni 2.0.0, utilizzando una versione più aggiornata della VM java (versione 1.6), non consentono la gestione delle comunicazioni prodotte con le versioni precedenti e sono compatibili con Windows 7/Vista/XP, Linux e Mac OS X 10.5 e superiori.

La comunicazione dell’opzione regime di tassazione del Consolidato nazionale deve essere presentata:
  • all’inizio, entro il sedicesimo giorno del sesto mese del primo esercizio del triennio
  • nel caso di rinnovo, entro il sedicesimo giorno del sesto mese del primo esercizio successivo al precedente triennio
  • nel caso di mancato rinnovo, entro 30 giorni dal termine previsto per il rinnovo
  • nel caso di interruzione della tassazione di gruppo, entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento che l’ha determinata.

L'opzione regime di tassazione per trasparenza nell'ambito delle società di capitali deve essere esercitata sia dalla società partecipata, sia da tutti i soci che devono comunicare la propria scelta alla partecipata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
L'opzione è irrevocabile per tre periodi d'imposta della società partecipata e deve essere esercitata:
  • all’inizio, entro il primo dei tre periodi d’imposta
  • nel caso di rinnovo, entro il primo periodo d’imposta successivo al precedente triennio
  • nel caso di perdita di efficacia, entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento che l’ha determinata
  • nel caso di conferma a seguito di operazioni straordinarie, entro il periodo d’imposta da cui decorrono gli effetti fiscali della fusione o della scissione.

Le comunicazioni devono essere presentate esclusivamente in via telematica. La trasmissione può essere fatta:
  • direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall’Agenzia delle Entrate
  • tramite una società del gruppo
  • tramite gli intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.)
  • rivolgendosi a un ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

Attenzione:
Il Dl n.16/2012 ha stabilito che non è precluso l’accesso ai regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di una comunicazione preventiva (o di un’altro adempimento di natura formale) non eseguito tempestivamente, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, purchè il contribuente:
  • a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
  • b) effettui la comunicazione (o effettui l’adempimento richiesto) entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
  • c) versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione (258 euro) esclusa la compensazione prevista.

Attenzione:
dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, l’esercizio dell’opzione e il suo rinnovo sono effettuati direttamente con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione

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