mercoledì 9 ottobre 2013

Aggiornamento software Modello EAS 2.0.0 per Mac, Windows e Linux

Aggiornamento software Modello EAS 2.0.0 per Mac, Windows e Linux
Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è stato pubblicato il software per la compilazione della Comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi (Modello EAS) versione 2.0.0 del 9/10/2013 (download versione Mac, Windows e Linux)

Per eseguire il software è necessario utilizzare la Java Virtual Machine versione 1.6

Requisiti tecnici - Sistemi operativi:
  • Windows 7, Windows Vista e Windows XP
  • Linux (garantito sulle distribuzioni Ubuntu, Fedora e Red-hat 9)
  • Mac OS X 10.5 e superiori

È richiesta l'installazione di un software per leggere e stampare i file prodotti in formato PDF


La versione 2.0.0 del software di compilazione del modello EAS è compatibile con Windows 7, Linux e Mac OS X 10.5 e superiori e, utilizzando una versione più aggiornata della VM java, non consente la gestione delle comunicazioni prodotte con le versioni precedenti.

Ricordiamo che per gli enti costituitisi dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 185 del 2008, il modello va presentato entro sessanta giorni dalla data di costituzione.

Il modello deve essere nuovamente presentato, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione (indicando tutti i dati richiesti nel modello, anche quelli non variati). In caso di perdita dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e richiamati dall’articolo 30 del d.l. n. 185 del 2008, il modello va ripresentato entro sessanta giorni, compilando l’apposita sezione “Perdita dei requisiti”.

Attenzione:
Il Dl n.16/2012 ha stabilito che non è precluso l’accesso ai regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di una comunicazione preventiva (o di un’altro adempimento di natura formale) non eseguito tempestivamente, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, purchè il contribuente:
  • a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
  • b) effettui la comunicazione (o effettui l’adempimento richiesto) entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
  • c) versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione (258 euro) esclusa la compensazione prevista.

È disponibile, inoltre, la procedura di controllo per le Comunicazioni dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli Enti Associativi versione 1.0.1 del 3/11/2009 (download versione Mac e versione Win)

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