Ricordiamo che è possibile effettuare i versamenti anche dal 1° luglio al 31 luglio 2017 (in quanto il 30 è domenica) [per i contribuenti titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo: dal 21 luglio al 21 agosto 2017 (in quanto il 20 è domenica)] con la maggiorazione dello 0,40% oppure in forma rateale con la prima rata entro le suddete date e le successive entro il giorno 16 di ogni mese (entro la fine di ogni mese per i non titolari di partita IVA) fino al mese di novembre 2017 (N.B. Qualora il termine scada di sabato o in un giorno festivo lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo), con l'applicazione degli interessi (nella misura del 4% annuo) secondo le seguenti tabelle:
Rata | Versamento | Interessi % | Versamento (*) | Interessi % |
1a | 30 giugno | 0,00 | 31 luglio | 0,00 |
2a | 17 luglio | 0,18 | 21 agosto (**) | 0,18 |
3a | 21 agosto (**) | 0,51 | 18 settembre | 0,51 |
4a | 18 settembre | 0,84 | 16 ottobre | 0,84 |
5a | 16 ottobre | 1,17 | 16 novembre | 1,17 |
6a | 16 novembre | 1,50 |
Titolari di partita IVA (titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo):
Rata | Versamento | Interessi % | Versamento (*) | Interessi % |
1a | 20 luglio | 0,00 | 21 agosto (**) | 0,00 |
2a | 21 agosto (**) | 0,29 | 18 settembre | 0,28 |
3a | 18 settembre | 0,62 | 16 ottobre | 0,61 |
4a | 16 ottobre | 0,95 | 16 novembre | 0,94 |
5a | 16 novembre | 1,28 |
Non titolari di partita IVA (NON titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo):
Rata | Versamento | Interessi % | Versamento (*) | Interessi % |
1a | 30 giugno | 0,00 | 31 luglio | 0,00 |
2a | 31 luglio | 0,33 | 31 luglio | 0,00 |
3a | 31 agosto | 0,66 | 31 agosto | 0,33 |
4a | 2 ottobre | 0,99 | 2 ottobre | 0,66 |
5a | 31 ottobre | 1,32 | 31 ottobre | 0,99 |
6a | 30 novembre | 1,65 | 30 novembre | 1,32 |
Non titolari di partita IVA (titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo):
Rata | Versamento | Interessi % | Versamento (*) | Interessi % |
1a | 20 luglio | 0,00 | 21 agosto (**) | 0,00 |
2a | 31 luglio | 0,11 | 31 agosto | 0,10 |
3a | 31 agosto | 0,44 | 2 ottobre | 0,43 |
4a | 2 ottobre | 0,77 | 31 ottobre | 0,76 |
5a | 31 ottobre | 1,10 | 30 novembre | 1,09 |
6a | 30 novembre | 1,43 |
(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.
(**) Le scadenze dal 1° al 20 agosto di ogni anno sono state differite al 20 agosto (che quest'anno cade di domenica) senza alcuna maggiorazione, a regime, dall'art.3-quater del decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44.
Ad esempio, per calcolare correttamente la codeline del titolare da indicare nel modello di versamento F24 e/o nel quadro RR del modello Redditi PF 2017, in assenza di situazioni particolari, occorre inserire nell'applicazione i seguenti dati:
- Codice Azienda
- indicare la parte numerica del codice aziendale attribuito dall'INPS
- Anno di emissione
- selezionare l'anno 2016 per il saldo oppure 2017 per l'acconto
- Progr.emissione
- normalmente va indicato "1"
- Codice soggetto
- selezionare il codice "10" (Titolare)
- Codice rata
- selezionare "6 Contributi eccedenti il reddito minimale"
- Importo pagam.
- non va indicato alcun importo
- Anno di riferim.
- selezionare l'anno 2016 per il saldo oppure 2017 per l'acconto
- Codice sede
- selezionare la sede INPS di appartenenza
Per una verifica degli importi complessivamente dovuti per contributi eccedenti il minimale sul reddito imponibile dell'anno precedente e in acconto per l'anno in corso, sempre sul reddito imponibile dell'anno precedente, è possibile utilizzare le nostre applicazioni Calcolo Contributi INPS per Mac e Calcolo Contributi INPS per Windows. A questi precedenti post sono pubblicate le tabelle dei contributi dovuti per l'anno 2016 e per l'anno 2017.
[update] Per maggiori informazioni: Circolare INPS n.104 del 23 giugno 2017.
N.B. Le scadenze indicate in questo post tengono conto del Comunicato Stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze N° 125 del 20/07/2017:
Posticipato al 20 luglio 2017 per i titolari di reddito di impresa il termine di versamento delle imposte
Slitta al 20 luglio 2017, per i titolari di reddito d’impresa (e, quindi, anche per i soci a cui è attribuito il reddito della società partecipata ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi), il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2016 e il versamento del primo acconto.
Lo prevede il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, che è stato firmato ed è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Dal 21 luglio e fino al 20 agosto 2017 i versamenti potranno essere eseguiti con la maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento.
Con il Comunicato Stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze N° 131 del 26/07/2017 è stato annunciato che la proroga è stata estesa ad altre categorie di contribuenti:
Proroga al 20 agosto anche per i versamenti di imposta dei lavoratori autonomi
Dal 21 luglio 2017 al 20 agosto 2017 anche i lavoratori autonomi potranno effettuare i versamenti delle imposte con una lieve maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento. Il nuovo termine verrà formalizzato con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze che sarà firmato nei prossimi giorni. Il DPCM uniformerà il trattamento tra titolari di reddito di impresa e titolari di reddito di lavoro autonomo.
In dettaglio, i versamenti interessati dalla nuova scadenza sono quelli derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione in materia di imposta sul valore aggiunto di imprenditori e lavoratori autonomi.
Con un altro DPCM, in dirittura d’arrivo, viene prorogato, al 31 ottobre 2017 il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770) e delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di Irap.
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