martedì 1 giugno 2021

Contributi INPS Artigiani e Commercianti - Saldo 2020 e 1° acconto 2021

Contributi INPS Artigiani e Commercianti - Saldo 2020 e 1° acconto 2021A tutti coloro che utilizzano i nostri software Calcolo CodeLine INPS per Mac e Calcolo CodeLine INPS per Windows ricordiamo che il 30 giugno 2021 scade il termine per il versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 (nella misura del 50%) dei contributi dovuti all'INPS da parte degli artigiani e dei commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale.

Ricordiamo che è possibile effettuare i versamenti anche dal 1° luglio al 30 luglio 2021 con la maggiorazione dello 0,40% oppure in forma rateale con la prima rata entro le suddete date e le successive entro il giorno 16 di ogni mese (entro la fine di ogni mese per i non titolari di partita IVA) fino al mese di novembre 2021 (N.B. Qualora il termine scada di sabato o in un giorno festivo lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo), con l'applicazione degli interessi (nella misura del 4% annuo) secondo le seguenti tabelle:

Titolari di partita IVA:

RataVersamentoInteressi %Versamento (*)Interessi %
1a30 giugno0,0030 luglio0,00
2a16 luglio0,1820 agosto (**)0,18
3a20 agosto (**)0,5116 settembre0,51
4a16 settembre0,8418 ottobre0,84
5a18 ottobre1,1716 novembre1,17
6a16 novembre1,50

Non titolari di partita IVA:

RataVersamentoInteressi %Versamento (*)Interessi %
1a30 giugno0,0030 luglio0,00
2a20 agosto (**)0,3320 agosto (**)0,00
3a31 agosto0,6631 agosto0,33
4a30 settembre0,9930 settembre0,66
5a2 novembre1,322 novembre0,99
6a30 novembre1,6530 novembre1,32

(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

(**) Le scadenze dal 1° al 20 agosto di ogni anno sono state differite al 20 agosto senza alcuna maggiorazione, a regime, dall'art.3-quater del decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44.

Ad esempio, per calcolare correttamente la codeline del titolare da indicare nel modello di versamento F24 e/o nel quadro RR del modello Redditi PF 2021, in assenza di situazioni particolari, occorre inserire nell'applicazione i seguenti dati:
Codice Azienda
indicare la parte numerica del codice aziendale attribuito dall'INPS
Anno di emissione
selezionare l'anno 2020 per il saldo oppure 2021 per l'acconto
Progr.emissione
normalmente va indicato "1"
Codice soggetto
selezionare il codice "10" (Titolare)
Codice rata
selezionare "6 Contributi eccedenti il reddito minimale"
Importo pagam.
non va indicato alcun importo
Anno di riferim.
selezionare l'anno 2020 per il saldo oppure 2021 per l'acconto
Codice sede
selezionare la sede INPS di appartenenza
Ricordiamo che le causali contributo da utilizzare per gli artigiani sono: "AP" per il versamento in unica soluzione, "APR" per il versamento rateale, "API" per il versamento della maggiorazione dello 0,40% e/o degli interessi da rateazione. Per i commercianti vanno utilizzate, rispettivamente, le causali contributo "CP", "CPR" e "CPI".

Contributi INPS Artigiani e Commercianti - Saldo 2020 e 1° acconto 2021Per una verifica degli importi complessivamente dovuti per contributi eccedenti il minimale sul reddito imponibile dell'anno precedente e in acconto per l'anno in corso, sempre sul reddito imponibile dell'anno precedente, è possibile utilizzare le nostre applicazioni Calcolo Contributi INPS per Mac e Calcolo Contributi INPS per Windows. A questi precedenti post sono pubblicate le tabelle dei contributi dovuti per l'anno 2020 e per l'anno 2021.

[update] Per maggiori informazioni: Circolare INPS n.88 del 21 giugno 2021.

[update 2] Segnaliamo che sul sito dell'INPS è stato pubblicato il Messaggio n°2418 del 25/6/2021 avente ad oggetto: "Differimento scadenze di pagamento Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, Gestione lavoratori agricoli autonomi, Gestione separata Liberi professionisti, Aziende con dipendenti"

[update 3] Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comunicato Stampa N° 133 del 28/06/2021

Per tener conto dell’impatto che l’emergenza COVID-19 ha avuto anche quest’anno sull’operatività dei contribuenti di minori dimensioni e dei loro intermediari, è stato adottato un DPCM che proroga il termine di versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, per i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario.

Il termine di versamento in scadenza il 30 giugno sarà prorogato al 20 luglio, senza corresponsione di interessi.

Prorogati i termini dei versamenti di giugno per i contribuenti ISA e i forfetari

Titolari di partita IVA (con proroga per contribuenti ISA e forfetari):

RataVersamentoInteressi %Versamento (*)Interessi %
1a20 luglio0,0020 agosto0,00
2a20 agosto (**)0,2916 settembre0,29
3a16 settembre0,6218 ottobre 0,62
4a18 ottobre0,9516 novembre 0,95
5a16 novembre1,28

Non titolari di partita IVA (con proroga per contribuenti ISA e forfetari):

RataVersamentoInteressi %Versamento (*)Interessi %
1a20 luglio0,0020 agosto0,00
2a20 agosto (**)0,1131 agosto0,11
3a31 agosto0,4430 settembre0,44
4a30 settembre0,772 novembre0,77
5a2 novembre1,1030 novembre1,10
6a30 novembre1,43


[update 4] Art. 9 ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106
Proroga dei versamenti connessi agli indici sintetici di affidabilità fiscale

1. Per i soggetti che esercitano attivita' economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell'imposta sul valore aggiunto che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, in deroga a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, sono prorogati al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai soggetti che presentano cause di esclusione dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ai soggetti che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonche' ai soggetti che partecipano a societa', associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati al comma 1 del presente articolo.

[update 5] Risoluzione n. 53/E del 5 agosto 2021 dell'Agenzia delle Entrate: proroga dei versamenti

Titolari di partita IVA:

RataVersamentoInteressi %
1a15 settembre0,00
2a16 settembre0,01
3a18 ottobre0,34
4a16 novembre0,67

Non titolari di partita IVA:

RataVersamentoInteressi %
1a15 settembre0,00
2a30 settembre0,17
3a2 novembre0,50
4a30 novembre0,83


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