Si ricorda che costituisce parte integrante delle predetta denuncia la comunicazione degli importi annualmente versati alle province, distinti per contratto ed ente di destinazione, relativi ai contratti di assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori.
Il software "Denuncia Imposta Assicurazioni", disponibile per gli utenti Windows e per gli utenti Macintosh, permette la creazione e il controllo del file telematico. Il file deve essere preventivamente sottoposto a controllo prima di poter essere inviato. Pertanto è necessario installare il modulo di controllo disponibile a questo link e sui siti dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. In particolare gli utenti Entratel dovranno utilizzare la funzione "Controlla" e successivamente autenticare il file.
Il software "Denuncia Imposta Assicurazioni" utilizza una nuova tecnologia di distribuzione dei software basati su Java che consente all'utente di usufruire delle applicazioni direttamente dal web. In tal modo è possibile attivare le applicazioni in maniera semplice e con un solo clic, avendo la certezza di utilizzare sempre la versione più aggiornata ed evitando complesse procedure di installazione o aggiornamento.
Per eseguire il software è necessario utilizzare la Java Virtual Machine. Si consiglia di utilizzare sempre la versione più aggiornata disponibile.
L’aggiornamento del software alla versione 1.2.0 è dovuto alla modifica uffici.
Ricordiamo che gli assicuratori, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 1216 del 29 ottobre 1961, sono tenuti a presentare la denuncia dell’ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell’esercizio annuale scaduto, su cui è dovuta l’imposta, distinti per categorie di assicurazioni. La suddetta denuncia deve essere presentata per via telematica entro il 31 maggio di ciascun anno all’Agenzia delle Entrate.
Le imprese di assicurazioni aventi sede principale negli Stati della UE o negli Stati dello SEE che assicurano un adeguato scambio di informazioni e che operano nel territorio nazionale in regime di libera prestazione di servizi, hanno facoltà di nominare un rappresentante fiscale ai fini del pagamento dell’imposta sulle assicurazioni. Dette imprese, anche tramite rappresentante, devono presentare la denuncia annuale dei premi incassati, con le stesse modalità previste per gli altri soggetti (art. 4-bis, commi 5 e 6-bis della legge 29 ottobre 1961, n. 1216).
Sulla base della denuncia annuale, l’Ufficio provvede, entro il 15 giugno, alla liquidazione definitiva dell’imposta sulle assicurazioni e dei contributi sopra descritti, dovuti per l’anno precedente.
I dati contenuti nella denuncia sono ricavati dal registro dei premi, di cui agli articoli da 5 a 8 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, che gli assicuratori nazionali e quelli esteri operanti in Italia devono tenere per ogni esercizio annuale secondo i rispettivi bilanci.
Nell’ulteriore ipotesi di assicurazioni stipulate da contraenti domiciliati o aventi sede in Italia con assicuratori esteri non stabiliti nell’Unione Europea, ai sensi dell’articolo 11 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, la presentazione della denuncia dell’ammontare dei premi e degli accessori versati all’assicuratore estero ed il pagamento della corrispondente imposta devono essere effettuati dal contraente italiano.
La denuncia deve essere presentata entro un mese dal giorno del pagamento dei premi all’assicuratore e l’imposta relativa deve essere pagata entro il termine di presentazione della denuncia.
N.B. Qualora il termine scada di sabato o in un giorno festivo lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.
La denuncia va presentata, con le predette modalità e negli stessi termini, anche dalle imprese di assicurazione estere che operano nel territorio italiano in libera prestazione di servizi (LPS) (art. 4 bis, commi 5 e 6 bis, legge 29 ottobre 1961, n. 1216).
Per i soggetti che operano in libera prestazione di servizi (LPS) si precisa che con riferimento ai premi incassati a partire dal 2015, è prevista la presentazione delle denunce con cadenza annuale. Invece, con riferimento ai premi incassati nel 2014, si ricorda che per tale annualità era prevista la possibilità di presentare le denunce con cadenza mensile o annuale (Circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014, § 15) mentre, per i premi incassati sino al 2013 era richiesta la presentazione delle denunce con cadenza mensile.
Al pari della compagnia nazionale, il soggetto LPS è tenuto a trasmettere, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui sono stati incassati i premi, la comunicazione degli importi annualmente versati alle province, distinti per contratto ed ente di destinazione (art. 17, comma 4, D.lgs. n. 68 del 2011).
Per individuare correttamente l'anno di riferimento il soggetto "LPS" che presenta la denuncia annuale, compila pertanto il rigo "Periodo di riferimento" posto sul frontespizio della denuncia, indicando nel campo "Impresa estera in LPS" l'anno di riferimento dei premi incassati, preceduto dai caratteri "00". Tale modalità deve essere seguita anche in caso di denuncia annuale relativa ai premi 2014 e di comunicazione - sempre per il 2014 - degli importi annualmente versati alle province, di cui all'art. 17, comma 4, D.lgs. n. 68 del 2011.
Nel caso in cui il soggetto LPS intenda trasmettere tardivamente una denuncia mensile relativa al 2013 o al 2014, indicherà invece nel predetto campo il mese e l'anno di riferimento.
Il soggetto LPS che presenta la denuncia annuale compila con riferimento all'acconto dell'imposta il rigo AC5 (e non anche il rigo AC6) al pari del soggetto residente.
Disponibile, inoltre, la Procedura di controllo denunce imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi ed accessori incassati versione 1.2.0 del 13/12/2021 (download versione Mac e versione Win).
Nessun commento:
Posta un commento