Ricordiamo che è possibile effettuare i versamenti anche dal 2 luglio al 31 luglio 2024 con la maggiorazione dello 0,40% oppure in forma rateale con la prima rata entro le suddete date e le successive entro il giorno 16 di ogni mese fino al 16 dicembre 2024 (N.B. Qualora il termine scada di sabato o in un giorno festivo lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo), con l'applicazione degli interessi (nella misura del 4% annuo) secondo le seguenti tabelle:
Rata | Versamento | Interessi % | Versamento (*) | Interessi % |
1a | 1° luglio | 0,00 | 31 luglio | 0,00 |
2a | 16 luglio | 0,17 | 20 agosto (**) | 0,18 |
3a | 20 agosto (**) | 0,50 | 16 settembre | 0,51 |
4a | 16 settembre | 0,83 | 16 ottobre | 0,84 |
5a | 16 ottobre | 1,16 | 18 novembre | 1,17 |
6a | 18 novembre | 1,49 | 16 dicembre | 1,50 |
7a | 16 dicembre | 1,82 |
(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.
(**) Le scadenze dal 1° al 20 agosto di ogni anno sono state differite al 20 agosto senza alcuna maggiorazione, a regime, dall'art.3-quater del decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44.
(*) I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione, tenuti a effettuare entro il 1° luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle IRAP per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione. Tali disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che adottano gli ISA o che presentano cause di esclusione dagli stessi compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5 e 116, del TUIR. [update] Per il 2024 è possibile effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto entro il trentesimo giorno successivo al 31 luglio 2024, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. (art. 37 del d.lgs. n. 13 del 2024).
Ad esempio, per calcolare correttamente la codeline del titolare da indicare nel modello di versamento F24 e/o nel quadro RR del modello Redditi PF 2024, in assenza di situazioni particolari, occorre inserire nell'applicazione i seguenti dati:
- Codice Azienda
- indicare la parte numerica del codice aziendale attribuito dall'INPS
- Anno di emissione
- selezionare l'anno 2023 per il saldo oppure 2024 per l'acconto
- Progr.emissione
- normalmente va indicato "1"
- Codice soggetto
- selezionare il codice "10" (Titolare)
- Codice rata
- selezionare "6 Contributi eccedenti il reddito minimale"
- Imp. pagam.(troncato)
- non va indicato alcun importo
- Anno di riferim.
- selezionare l'anno 2023 per il saldo oppure 2024 per l'acconto
- Codice sede
- selezionare la sede INPS di appartenenza
Per una verifica degli importi complessivamente dovuti per contributi eccedenti il minimale sul reddito imponibile dell'anno precedente e in acconto per l'anno in corso, sempre sul reddito imponibile dell'anno precedente, è possibile utilizzare le nostre applicazioni Calcolo Contributi INPS per Mac e Calcolo Contributi INPS per Windows. A questi precedenti post sono pubblicate le tabelle dei contributi dovuti per l'anno 2023 e per l'anno 2024.
[update] Per maggiori informazioni: Circolare INPS n.72 del 14 giugno 2024.
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