
Pertanto, per calcolare correttamente la codeline del titolare da indicare nel modello di versamento F24, in assenza di situazioni particolari, occorre inserire nell'applicazione i seguenti dati:
- Codice Azienda
- indicare la parte numerica del codice aziendale attribuito dall'INPS
- Anno di emissione
- selezionare l'anno 2025
- Progr.emissione
- normalmente va indicato "1"
- Codice soggetto
- selezionare il codice "10" (Titolare)
- Codice rata
- selezionare "1 trimestre" (Contributi sul reddito minimale)
- Imp. pagam.(troncato)
- in assenza di quota associativa, va indicato "1115" (se artigiani, la parte senza decimali di 1.115,16 da versare con causale contributo "AF") oppure "1137" (se commercianti, la parte senza decimali di 1.137,45 da versare con causale contributo "CF")
- Anno di riferim.
- selezionare l'anno 2025
- Codice sede
- selezionare la sede INPS di appartenenza

Inoltre ricordiamo che l'INPS con circolare numero 38 del 7/2/2025 ha stabilito gli importi dei contributi artigiani e commercianti dovuti per l'anno 2025, in particolare, per i titolari e coadiuvanti/coadiutori di qualunque età (incluso il contributo per le prestazioni di maternità) sono i seguenti:
Reddito | Contributi artigiani (senza quota associativa) | Contributi commercianti (senza quota associativa) |
Minimale contributivo 18.555,00 | 4.460,64 (4 rate di 1.115,16) | 4.549,80 (4 rate di 1.137,45) |
Oltre 18.555,00 e fino a 55.448,00 | 24,00% | 24,48% |
Oltre 55.448,00 e fino a 92.413,00 (elevato a 120.607,00 per gli iscritti dopo l'1/1/1996) | 25,00% | 25,48% |
I contributi devono essere versati, come è noto, tramite i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:
- 16 maggio, 20 agosto, 17 novembre 2025 e 16 febbraio 2026, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
- entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2024, primo acconto 2025 e secondo acconto 2025.
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