Si ricorda che costituisce parte integrante delle predetta denuncia la comunicazione degli importi annualmente versati alle province, distinti per contratto ed ente di destinazione, relativi ai contratti di assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori.
Il precedente modello e il relativo prodotto di compilazione resteranno disponibili sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, ma potranno essere utilizzati soltanto per la presentazione delle seguenti tipologie di denuncia:
- denunce riferite ad anni precedenti il 2012, presentate da compagnie di assicurazioni tenute all'adempimento con cadenza annuale;
- denunce riferite a periodi precedenti ad aprile 2013, presentate da compagnie di assicurazioni estere operanti in Italia in libera prestazione di servizi, tenute all'adempimento con cadenza mensile;
- denunce riferite ad anni precedenti il 2013, presentate da contraenti italiani che hanno stipulato un'assicurazione con una compagnia estera non stabilita nell'Unione Europea
Il software "Denuncia Imposta Assicurazioni 2013", disponibile per gli utenti Windows e per gli utenti Macintosh, permette la creazione e il controllo del file telematico. Il file deve essere preventivamente sottoposto a controllo prima di poter essere inviato. Pertanto è necessario installare il modulo di controllo disponibile a questo link e sui siti dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. In particolare gli utenti Entratel dovranno utilizzare la funzione "Controlla" e successivamente autenticare il file.
Il software "Denuncia Imposta Assicurazioni 2013" utilizza una nuova tecnologia di distribuzione dei software basati su Java che consente all'utente di usufruire delle applicazioni direttamente dal web. In tal modo è possibile attivare le applicazioni in maniera semplice e con un solo clic, avendo la certezza di utilizzare sempre la versione più aggiornata ed evitando complesse procedure di installazione o aggiornamento.
Per eseguire il software è necessario utilizzare la Java Virtual Machine versione 1.7.
L’aggiornamento del software alla versione 1.1.5 è dovuto alla modifica comuni.
Ricordiamo che la denuncia deve essere inviata dagli assicuratori all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate competente, esclusivamente in via telematica, entro il 31 maggio di ciascun anno.
Le imprese di assicurazioni aventi sede principale negli Stati della UE o negli Stati dello SEE che assicurano un adeguato scambio di informazioni, le quali operano nel territorio nazionale in regime di libera prestazione di servizi hanno facoltà di nominare un rappresentante fiscale ai fini del pagamento dell’imposta sulle assicurazioni. Dette imprese, anche tramite rappresentante, devono presentare ogni mese al competente ufficio Grandi contribuenti della Direzione Regionale del Lazio, la denuncia dei premi incassati nel mese precedente, distinguendo i premi a seconda dell’aliquota applicabile. Contestualmente alla denuncia deve essere corrisposta l’imposta dovuta.
Nell’ipotesi di assicurazioni stipulate da contraenti domiciliati o aventi sede in Italia con assicuratori esteri non stabiliti nell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 11 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, la denuncia dell'ammontare dei premi e degli accessori versati all’assicuratore estero ed il pagamento della corrispondente imposta devono essere eseguiti dal contraente italiano all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente secondo i criteri riportati nel paragrafo “Ufficio Competente” delle istruzioni per la compilazione. La denuncia deve essere presentata entro un mese dal giorno del pagamento dei premi all'assicuratore e l'imposta relativa deve essere pagata entro il termine di presentazione della denuncia.
N.B. Qualora il termine scada di sabato o in un giorno festivo lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.
La denuncia va presentata, con le predette modalità e negli stessi termini, anche dalle imprese di assicurazione estere che operano nel territorio italiano in libera prestazione di servizi (LPS) (art. 4 bis, commi 5 e 6 bis, legge 29 ottobre 1961, n. 1216).
Per i soggetti che operano in libera prestazione di servizi (LPS) si precisa che con riferimento ai premi incassati a partire dal 2015, è prevista la presentazione delle denunce con cadenza annuale. Invece, con riferimento ai premi incassati nel 2014, si ricorda che per tale annualità era prevista la possibilità di presentare le denunce con cadenza mensile o annuale (Circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014, § 15) mentre, per i premi incassati sino al 2013 era richiesta la presentazione delle denunce con cadenza mensile.
Al pari della compagnia nazionale, il soggetto LPS è tenuto a trasmettere, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui sono stati incassati i premi, la comunicazione degli importi annualmente versati alle province, distinti per contratto ed ente di destinazione (art. 17, comma 4, D.lgs. n. 68 del 2011).
Per individuare correttamente l'anno di riferimento il soggetto "LPS" che presenta la denuncia annuale, compila pertanto il rigo "Periodo di riferimento" posto sul frontespizio della denuncia, indicando nel campo "Impresa estera in LPS" l'anno di riferimento dei premi incassati, preceduto dai caratteri "00". Tale modalità deve essere seguita anche in caso di denuncia annuale relativa ai premi 2014 e di comunicazione - sempre per il 2014 - degli importi annualmente versati alle province, di cui all'art. 17, comma 4, D.lgs. n. 68 del 2011.
Nel caso in cui il soggetto LPS intenda trasmettere tardivamente una denuncia mensile relativa al 2013 o al 2014, indicherà invece nel predetto campo il mese e l'anno di riferimento.
Il soggetto LPS che presenta la denuncia annuale compila con riferimento all'acconto dell'imposta il rigo AC5 (e non anche il rigo AC6) al pari del soggetto residente.
Disponibile, inoltre, la Procedura di controllo denunce imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi ed accessori incassati versione 1.1.5 del 9/11/2017 (download versione Mac e versione Win).
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