Per eseguire il software è necessario utilizzare la versione più aggiornata disponibile della Java Virtual Machine e disporre di un sistema di elaborazione con i seguenti requisiti:
- Windows 10 e Windows 8.1
- Linux (garantito sulle distribuzioni Ubuntu, e Red-hat)
- Mac OS X 10.8.3 e superiori
In questa nuova versione 1.0.1 del 19 febbraio 2020:
- Modifica dei controlli relativi ai campi: VL30 colonna 2, nel caso di quadro VK assente e quadro VH presente, VF14 (iva base) e VP7, VP8 e VP9 in caso di iva di gruppo.
A questa pagina sono pubblicate le istruzioni per l'esecuzione del software IVA 2020 ed il link per il download.
Ricordiamo che la dichiarazione IVA relativa all’anno 2019 deve essere presentata (esclusivamente per via telematica) nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2020 [*]. Per i contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di comunicare con la dichiarazione annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre con la compilazione del quadro VP, la dichiarazione annuale deve essere presentata entro il mese di febbraio (entro il 2 marzo 2020, in quanto il 29 febbraio 2020 cade di sabato).
Segnaliamo agli utenti abilitati al Servizio Telematico che dal 1° dicembre 2016 l'applicativo Entratel non è stato più aggiornato e, al suo posto, è necessario installare il "Desktop Telematico", uno strumento più moderno e funzionale che accoglie le applicazioni distribuite dall'Agenzia delle Entrate per la gestione dei documenti inviati e ricevuti telematicamente (Entratel, FileInternet, e i vari moduli di controllo) e provvede a gestirne automaticamente tutti gli aggiornamenti.
Il Desktop Telematico è disponibile nella sezione Software - Desktop Telematico del sito web dei servizi telematici.
Per gli utenti non abilitati al Servizio Telematico è disponibile la Procedura di controllo modello Iva/2020 versione 1.0.1 del 19/2/2020 per Macintosh, Windows e Linux.
[* update] Art. 62 (Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi) del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18.
- Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.
- Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:
a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
b) relativi all’imposta sul valore aggiunto;
c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria. - La sospensione dei versamenti dell’imposta sul valore aggiunto di cui al comma 2, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.
- Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.
- I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, nonché del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
- Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.
- Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
LEGGE 24 aprile 2020, n. 27.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi.
All’articolo 62:
al comma 1, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 61-bis riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata»;
al comma 3, dopo le parole: «di Bergamo,» sono inserite le seguenti: «di Brescia,».
Art. 127, comma 1, lettera c) (Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) del DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34
1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
...
b) all'articolo 62 il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, nonché del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato."
A questo link è pubblicato il testo aggiornato dell'art.62.
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