Pertanto, per calcolare correttamente la codeline del titolare da indicare nel modello di versamento F24, in assenza di situazioni particolari, occorre inserire nell'applicazione i seguenti dati:
- Codice Azienda
- indicare la parte numerica del codice aziendale attribuito dall'INPS
- Anno di emissione
- selezionare l'anno 2018
- Progr.emissione
- normalmente va indicato "1"
- Codice soggetto
- selezionare il codice "10" (Titolare)
- Codice rata
- selezionare "3 trimestre" (Contributi sul reddito minimale)
- Importo pagam.
- in assenza di quota associativa, va indicato "944" (se artigiani, la parte senza decimali di 944,46 da versare con causale contributo "AF") oppure "948" (se commercianti, la parte senza decimali di 948,00 da versare con causale contributo "CF")
- Anno di riferim.
- selezionare l'anno 2018
- Codice sede
- selezionare la sede INPS di appartenenza
Pertanto, per calcolare correttamente la codeline del titolare da indicare nel modello di versamento F24, in assenza di situazioni particolari, occorre inserire nell'applicazione i seguenti dati:
- Codice Azienda
- indicare la parte numerica del codice aziendale attribuito dall'INPS
- Anno di emissione
- selezionare l'anno 2018
- Progr.emissione
- normalmente va indicato "1"
- Codice soggetto
- selezionare il codice "10" (Titolare)
- Codice rata
- selezionare "6 Contributi eccedenti il reddito minimale"
- Importo pagam.
- non va indicato alcun importo
- Anno di riferim.
- selezionare l'anno 2018
- Codice sede
- selezionare la sede INPS di appartenenza
Ricordiamo che in questo precedente post sono pubblicate le aliquote e la base imponibile dei contributi artigiani e commercianti dovuti per l'anno 2018.
Si ricorda che entro il 16 novembre 2018 dovranno essere versati da parte dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali iscritti nel corso dell’anno 2018, destinatari della terza emissione 2018, i contributi relativi:
Si ricorda inoltre, ai destinatari della terza emissione 2018, che alla scadenza del 30 novembre 2018 dovranno essere corrisposti i contributi relativi al saldo 2017 ed anni precedenti e all’acconto 2018, in riferimento alla quota di reddito eccedente il minimale, alla scadenza del 18 febbraio 2019 dovranno essere corrisposti i contributi relativi al quarto trimestre 2018, in riferimento al minimale di reddito, e alla seconda rata dei contributi afferenti il minimale di reddito per periodi pregressi, mentre la terza e la quarta rata dei contributi eventualmente dovuti per periodi pregressi dovranno essere versate alle scadenze rispettivamente del 16 maggio 2019 e del 20 agosto 2019.
- al terzo trimestre 2018, determinati sul minimale di reddito;
- alla prima rata dei contributi afferenti il minimale di reddito per periodi pregressi.
Per una verifica degli importi complessivamente dovuti per contributi sul reddito imponibile dell'anno precedente eccedente il minimale e in acconto per l'anno in corso, sempre sul reddito imponibile dell'anno precedente, è possibile utilizzare le nostre applicazioni Calcolo Contributi INPS per Mac e Calcolo Contributi INPS per Windows.
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