Pertanto, per calcolare correttamente la codeline del titolare da indicare nel modello di versamento F24, in assenza di situazioni particolari, occorre inserire nell'applicazione i seguenti dati:
- Codice Azienda
- indicare la parte numerica del codice aziendale attribuito dall'INPS
- Anno di emissione
- selezionare l'anno 2019
- Progr.emissione
- normalmente va indicato "1"
- Codice soggetto
- selezionare il codice "10" (Titolare)
- Codice rata
- selezionare "3 trimestre" (Contributi sul reddito minimale)
- Importo pagam.
- in assenza di quota associativa, va indicato "954" (se artigiani, la parte senza decimali di 954,54 da versare con causale contributo "AF") oppure "958" (se commercianti, la parte senza decimali di 958,11 da versare con causale contributo "CF")
- Anno di riferim.
- selezionare l'anno 2019
- Codice sede
- selezionare la sede INPS di appartenenza
Pertanto, per calcolare correttamente la codeline del titolare da indicare nel modello di versamento F24, in assenza di situazioni particolari, occorre inserire nell'applicazione i seguenti dati:
- Codice Azienda
- indicare la parte numerica del codice aziendale attribuito dall'INPS
- Anno di emissione
- selezionare l'anno 2019
- Progr.emissione
- normalmente va indicato "1"
- Codice soggetto
- selezionare il codice "10" (Titolare)
- Codice rata
- selezionare "6 Contributi eccedenti il reddito minimale"
- Importo pagam.
- non va indicato alcun importo
- Anno di riferim.
- selezionare l'anno 2019
- Codice sede
- selezionare la sede INPS di appartenenza
Ricordiamo che in questo precedente post sono pubblicate le aliquote e la base imponibile dei contributi artigiani e commercianti dovuti per l'anno 2019.
Si ricorda che entro il 18 novembre 2019 dovranno essere versati da parte dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali iscritti nel corso dell’anno 2019, destinatari della terza emissione 2019, i contributi relativi:
Si ricorda inoltre, ai destinatari della terza emissione 2019, che alla scadenza del 2 dicembre 2019 dovranno essere corrisposti i contributi relativi al saldo 2018 ed anni precedenti e all’acconto 2019, in riferimento alla quota di reddito eccedente il minimale, alla scadenza del 17 febbraio 2020 dovranno essere corrisposti i contributi relativi al quarto trimestre 2019, in riferimento al minimale di reddito, e alla seconda rata dei contributi afferenti il minimale di reddito per periodi pregressi, mentre la terza e la quarta rata dei contributi eventualmente dovuti per periodi pregressi dovranno essere versate alle scadenze rispettivamente del 18 maggio 2020 e del 20 agosto 2020.
- al terzo trimestre 2019, determinati sul minimale di reddito;
- alla prima rata dei contributi afferenti il minimale di reddito per periodi pregressi.
Per una verifica degli importi complessivamente dovuti per contributi sul reddito imponibile dell'anno precedente eccedente il minimale e in acconto per l'anno in corso, sempre sul reddito imponibile dell'anno precedente, è possibile utilizzare le nostre applicazioni Calcolo Contributi INPS per Mac e Calcolo Contributi INPS per Windows.
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