giovedì 1 giugno 2023

Contributi INPS Artigiani e Commercianti - Saldo 2022 e 1° acconto 2023

Contributi INPS Artigiani e Commercianti - Saldo 2022 e 1° acconto 2023A tutti coloro che utilizzano i nostri software Calcolo CodeLine INPS per Mac e Calcolo CodeLine INPS per Windows ricordiamo che il 30 giugno 2023 scade il termine per il versamento del saldo 2022 e del primo acconto 2023 (nella misura del 50%) dei contributi dovuti all'INPS da parte degli artigiani e dei commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale.

Ricordiamo che è possibile effettuare i versamenti anche dal 1° luglio al 31 luglio 2023 (il 30 luglio 2023 cade di domenica) con la maggiorazione dello 0,40% oppure in forma rateale con la prima rata entro le suddete date e le successive entro il giorno 16 di ogni mese (entro la fine di ogni mese per i non titolari di partita IVA) fino al mese di novembre 2023 (N.B. Qualora il termine scada di sabato o in un giorno festivo lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo), con l'applicazione degli interessi (nella misura del 4% annuo) secondo le seguenti tabelle:

Titolari di partita IVA:

RataVersamentoInteressi %Versamento (*)Interessi %
1a30 giugno0,0031 luglio0,00
2a17 luglio0,1821 agosto (**)0,18
3a21 agosto (**)0,5118 settembre0,51
4a18 settembre0,8416 ottobre0,84
5a16 ottobre1,1716 novembre1,17
6a16 novembre1,50

Non titolari di partita IVA:

RataVersamentoInteressi %Versamento (*)Interessi %
1a30 giugno0,0031 luglio0,00
2a31 luglio0,3331 luglio0,00
3a31 agosto0,6631 agosto0,33
4a2 ottobre0,992 ottobre0,66
5a31 ottobre1,3231 ottobre0,99
6a30 novembre1,6530 novembre1,32

(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

(**) Le scadenze dal 1° al 20 agosto di ogni anno sono state differite al 20 agosto (che quest'anno cade di domenica) senza alcuna maggiorazione, a regime, dall'art.3-quater del decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44.

Ad esempio, per calcolare correttamente la codeline del titolare da indicare nel modello di versamento F24 e/o nel quadro RR del modello Redditi PF 2023, in assenza di situazioni particolari, occorre inserire nell'applicazione i seguenti dati:
Codice Azienda
indicare la parte numerica del codice aziendale attribuito dall'INPS
Anno di emissione
selezionare l'anno 2022 per il saldo oppure 2023 per l'acconto
Progr.emissione
normalmente va indicato "1"
Codice soggetto
selezionare il codice "10" (Titolare)
Codice rata
selezionare "6 Contributi eccedenti il reddito minimale"
Imp. pagam.(troncato)
non va indicato alcun importo
Anno di riferim.
selezionare l'anno 2022 per il saldo oppure 2023 per l'acconto
Codice sede
selezionare la sede INPS di appartenenza
Ricordiamo che le causali contributo da utilizzare per gli artigiani sono: "AP" per il versamento in unica soluzione, "APR" per il versamento rateale, "API" per il versamento della maggiorazione dello 0,40% e/o degli interessi da rateazione. Per i commercianti vanno utilizzate, rispettivamente, le causali contributo "CP", "CPR" e "CPI".

Contributi INPS Artigiani e Commercianti - Saldo 2022 e 1° acconto 2023Per una verifica degli importi complessivamente dovuti per contributi eccedenti il minimale sul reddito imponibile dell'anno precedente e in acconto per l'anno in corso, sempre sul reddito imponibile dell'anno precedente, è possibile utilizzare le nostre applicazioni Calcolo Contributi INPS per Mac e Calcolo Contributi INPS per Windows. A questi precedenti post sono pubblicate le tabelle dei contributi dovuti per l'anno 2022 e per l'anno 2023.

[update] Per maggiori informazioni: Circolare INPS n.52 del 7 giugno 2023.

[update 2] Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comunicato Stampa N° 98 del 14/06/2023

Il Ministero dell’economia e delle finanze comunica che una prossima disposizione normativa prorogherà, per professionisti e imprese di minori dimensioni che esercitano attività per le quali sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), i termini dei versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, in scadenza al 30 giugno 2023:
  • entro il 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione;
  • entro il 31 luglio 2023, applicando una maggiorazione dello 0,40 per cento.
Si precisa inoltre che potranno beneficiare della proroga anche i contribuenti che presentano cause di esclusione dagli ISA, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, nonché i soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, e coloro che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA.

Fisco: Mef, proroga dei versamenti in scadenza al 30 giugno 2023 per i soggetti ISA

[update 3] (Testo del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, coordinato con la legge di conversione 3 luglio 2023, n. 87. Articolo 4. (Proroga di termini in materia fiscale). comma 3-sexies.
I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti ad effettuare entro il 30 giugno 2023 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, possono provvedervi entro il 20 luglio 2023 senza alcuna maggiorazione. In deroga a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, i versamenti di cui al primo periodo possono essere effettuati entro il 31 luglio 2023, maggiorando le somme da versare, in ragione di giorno, fino allo 0,40 per cento, a titolo di interesse corrispettivo. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Titolari di partita IVA (con proroga per contribuenti ISA e forfetari):

RataVersamentoInteressi %Versamento (*)Interessi %
1a20 luglio0,0031 luglio0,00
2a21 agosto (**)0,2921 agosto (**)0,18
3a18 settembre0,6218 settembre0,51
4a16 ottobre0,9516 ottobre0,84
5a16 novembre1,2816 novembre1,17

Non titolari di partita IVA (con proroga per contribuenti ISA e forfetari):

RataVersamentoInteressi %Versamento (*)Interessi %
1a20 luglio0,0031 luglio0,00
2a31 luglio0,1131 agosto0,33
3a31 agosto0,442 ottobre0,66
4a2 ottobre0,7731 ottobre0,99
5a31 ottobre1,1030 novembre1,32
6a30 novembre1,43

(*) La maggiorazione da applicare all'intero ammontare del debito è pari allo 0,40% / 11, per ciascun giorno trascorso dal 20 luglio 2023 alla data in cui viene eseguito il versamento della prima rata o in unica soluzione, fino al 31 luglio 2023.

(**) Le scadenze dal 1° al 20 agosto di ogni anno sono state differite al 20 agosto (che quest'anno cade di domenica) senza alcuna maggiorazione, a regime, dall'art.3-quater del decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44.

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