Ricordiamo che è possibile effettuare i versamenti anche dal 1° luglio al 31 luglio 2023 (il 30 luglio 2023 cade di domenica) con la maggiorazione dello 0,40% oppure in forma rateale con la prima rata entro le suddete date e le successive entro il giorno 16 di ogni mese (entro la fine di ogni mese per i non titolari di partita IVA) fino al mese di novembre 2023 (N.B. Qualora il termine scada di sabato o in un giorno festivo lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo), con l'applicazione degli interessi (nella misura del 4% annuo) secondo le seguenti tabelle:
Rata | Versamento | Interessi % | Versamento (*) | Interessi % |
1a | 30 giugno | 0,00 | 31 luglio | 0,00 |
2a | 17 luglio | 0,18 | 21 agosto (**) | 0,18 |
3a | 21 agosto (**) | 0,51 | 18 settembre | 0,51 |
4a | 18 settembre | 0,84 | 16 ottobre | 0,84 |
5a | 16 ottobre | 1,17 | 16 novembre | 1,17 |
6a | 16 novembre | 1,50 |
Non titolari di partita IVA:
Rata | Versamento | Interessi % | Versamento (*) | Interessi % |
1a | 30 giugno | 0,00 | 31 luglio | 0,00 |
2a | 31 luglio | 0,33 | 31 luglio | 0,00 |
3a | 31 agosto | 0,66 | 31 agosto | 0,33 |
4a | 2 ottobre | 0,99 | 2 ottobre | 0,66 |
5a | 31 ottobre | 1,32 | 31 ottobre | 0,99 |
6a | 30 novembre | 1,65 | 30 novembre | 1,32 |
(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.
(**) Le scadenze dal 1° al 20 agosto di ogni anno sono state differite al 20 agosto (che quest'anno cade di domenica) senza alcuna maggiorazione, a regime, dall'art.3-quater del decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44.
Ad esempio, per calcolare correttamente la codeline del titolare da indicare nel modello di versamento F24 e/o nel quadro RR del modello Redditi PF 2023, in assenza di situazioni particolari, occorre inserire nell'applicazione i seguenti dati:
- Codice Azienda
- indicare la parte numerica del codice aziendale attribuito dall'INPS
- Anno di emissione
- selezionare l'anno 2022 per il saldo oppure 2023 per l'acconto
- Progr.emissione
- normalmente va indicato "1"
- Codice soggetto
- selezionare il codice "10" (Titolare)
- Codice rata
- selezionare "6 Contributi eccedenti il reddito minimale"
- Imp. pagam.(troncato)
- non va indicato alcun importo
- Anno di riferim.
- selezionare l'anno 2022 per il saldo oppure 2023 per l'acconto
- Codice sede
- selezionare la sede INPS di appartenenza
Per una verifica degli importi complessivamente dovuti per contributi eccedenti il minimale sul reddito imponibile dell'anno precedente e in acconto per l'anno in corso, sempre sul reddito imponibile dell'anno precedente, è possibile utilizzare le nostre applicazioni Calcolo Contributi INPS per Mac e Calcolo Contributi INPS per Windows. A questi precedenti post sono pubblicate le tabelle dei contributi dovuti per l'anno 2022 e per l'anno 2023.
[update] Per maggiori informazioni: Circolare INPS n.52 del 7 giugno 2023.
[update 2] Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comunicato Stampa N° 98 del 14/06/2023
Il Ministero dell’economia e delle finanze comunica che una prossima disposizione normativa prorogherà, per professionisti e imprese di minori dimensioni che esercitano attività per le quali sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), i termini dei versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, in scadenza al 30 giugno 2023:
- entro il 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione;
- entro il 31 luglio 2023, applicando una maggiorazione dello 0,40 per cento.
Fisco: Mef, proroga dei versamenti in scadenza al 30 giugno 2023 per i soggetti ISA
[update 3] (Testo del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, coordinato con la legge di conversione 3 luglio 2023, n. 87. Articolo 4. (Proroga di termini in materia fiscale). comma 3-sexies.
I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti ad effettuare entro il 30 giugno 2023 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, possono provvedervi entro il 20 luglio 2023 senza alcuna maggiorazione. In deroga a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, i versamenti di cui al primo periodo possono essere effettuati entro il 31 luglio 2023, maggiorando le somme da versare, in ragione di giorno, fino allo 0,40 per cento, a titolo di interesse corrispettivo. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Rata | Versamento | Interessi % | Versamento (*) | Interessi % |
1a | 20 luglio | 0,00 | 31 luglio | 0,00 |
2a | 21 agosto (**) | 0,29 | 21 agosto (**) | 0,18 |
3a | 18 settembre | 0,62 | 18 settembre | 0,51 |
4a | 16 ottobre | 0,95 | 16 ottobre | 0,84 |
5a | 16 novembre | 1,28 | 16 novembre | 1,17 |
Non titolari di partita IVA (con proroga per contribuenti ISA e forfetari):
Rata | Versamento | Interessi % | Versamento (*) | Interessi % |
1a | 20 luglio | 0,00 | 31 luglio | 0,00 |
2a | 31 luglio | 0,11 | 31 agosto | 0,33 |
3a | 31 agosto | 0,44 | 2 ottobre | 0,66 |
4a | 2 ottobre | 0,77 | 31 ottobre | 0,99 |
5a | 31 ottobre | 1,10 | 30 novembre | 1,32 |
6a | 30 novembre | 1,43 |
(*) La maggiorazione da applicare all'intero ammontare del debito è pari allo 0,40% / 11, per ciascun giorno trascorso dal 20 luglio 2023 alla data in cui viene eseguito il versamento della prima rata o in unica soluzione, fino al 31 luglio 2023.
(**) Le scadenze dal 1° al 20 agosto di ogni anno sono state differite al 20 agosto (che quest'anno cade di domenica) senza alcuna maggiorazione, a regime, dall'art.3-quater del decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44.
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