Per l'utilizzo del software sono richiesti l'ambiente di run-time JAVA (versione 1.5.0_16 per Win e versione 1.5.0 per Mac) e Acrobat Reader.
Ricordiamo che, per gli enti già costituiti alla data di entrata in vigore del d.l. n. 185 del 2008 (29 novembre 2008), il modello deve essere presentato entro il 31 dicembre 2009[1], mentre per gli enti costituitisi dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 185 del 2008, il modello va presentato entro sessanta giorni dalla data di costituzione e, qualora il termine del sessantesimo giorno dovesse scadere prima del 31 dicembre 2009[1], il modello deve essere presentato entro tale data (ossia il 31 dicembre 2009[1]).
Il modello deve essere nuovamente presentato, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione (indicando tutti i dati richiesti nel modello, anche quelli non variati). In caso di perdita dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e richiamati dall’articolo 30 del d.l. n. 185 del 2008, il modello va ripresentato entro sessanta giorni, compilando l’apposita sezione “Perdita dei requisiti”.
La versione 1.0.1 del software di compilazione del modello EAS risolve le seguenti anomalie:
[update]
- sono stati aggiornati alcuni controlli come previsto dalle specifiche;
- sono state risolte le anomalie di stampa relative al rigo DR004 e al campo 10 del frontespizio;
- è stato aggiornato il controllo sul valore iniziale dell'anno della data di costituzione (campo 12 del Frontespizio).
[update]
- ^ L'Agenzia delle Entrate ha comunicato che i termini di presentazione del modello (già rinviati al 15 dicembre 2009) sono ulteriormente rinviati al 31 dicembre 2009. (Vedi Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21/12/2009)
Il termine del 31 dicembre 2009 è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 2011 dal Decreto-legge del 29 dicembre 2010 n. 225 (Vedi Articolo 1 e Tabella 1 e Circolare n.6 del 24/2/2011 dell'Agenzia delle Entrate)
L'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 110/E del 12 dicembre 2012, ha fornito chiarimenti in merito all’applicabilità dell’istituto della remissione in bonis in riferimento all'omessa e/o tardiva presentazione del modello EAS esemplificando i vari casi in cui è possibile regolarizzare l'adempimento omesso e/o effettuare il versamento della sanzione prevista entro la scadenza del 31 dicembre 2012 oppure entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (ossia, la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione).
2 commenti:
Peccato che non funziona. Così bisogna rivolgersi obbligatoriamente alle strutture di "assistenza".. ovviamente pagando!
Visto che le associazioni sono 200.000 direi che è un bel business! Complimenti!
solo delle strutture assolutamente fuori dalla realtà come l'agenzia delle entrate e tutti coloro che hanno messo in piedi questa farsa del modello EAS potevano creare un software che funziona con un versione Java vecchia di 2 anni, e non più supportata. Oggi su tutti i pc windows è installata la 1.6, e ovviamente il software funziona solo con quella vecchia. Di solito i software vengono aggiornati quando Java cambia, ma in questo caso la volontà era chiaramente quella di complicare a dismisura la vita a una galassia di persone che si da da fare nelle associazioni, per qualcosa che se fosse stato fatto bene, poteva anche avere una parvenza di utilità. Ma siamo italiani, altrimenti che gusto ci sarebbe?
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