Le versioni 2.0.0, utilizzando una versione più aggiornata della VM java (versione 1.6), non consentono la gestione delle comunicazioni prodotte con le versioni precedenti e sono compatibili con Windows 7/Vista/XP, Linux e Mac OS X 10.5 e superiori.
Il modello per la comunicazione dell’opzione Irap va presentato, in via telematica (direttamente o tramite intermediari abilitati), entro 60 giorni dall’inizio del periodo d’imposta per il quale si esercita l’opzione o la revoca.
Per le nuove società di persone l’opzione può essere esercitata entro 60 giorni dall’inizio del primo periodo di imposta.
Per gli imprenditori individuali che iniziano l’attività in corso d’anno, la scelta va espressa entro 60 giorni da quella data. Se un soggetto Ires si trasforma in società di persone e vuole mantenere il regime di determinazione della base imponibile, deve esercitare l’opzione entro 60 giorni dalla data di efficacia giuridica della trasformazione.
Se non viene esercitata opzione, si intende automaticamente adottato il regime “naturale” previsto per i soggetti Irpef. Resta, comunque, ferma la possibilità di optare per l’applicazione del regime Irap nei termini “ordinari”, ossia entro 60 giorni dall’inizio del periodo d’imposta. In caso di trasformazione di società di persone in società di capitali, invece, non è necessaria alcuna comunicazione, perché queste ultime determinano la base imponibile esclusivamente con le regole previste per i soggetti Ires, a prescindere dalle modalità di determinazione della base imponibile in precedenza applicate dalla società trasformanda.
L'opzione è irrevocabile per tre periodi d'imposta. Al termine del triennio, l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, a meno che l'impresa non eserciti la revoca dell’opzione precedentemente comunicata. Anche in questo caso, l'opzione è irrevocabile per un triennio e tacitamente rinnovabile. Per effetto del vincolo triennale dell'opzione, il contribuente è obbligato a mantenere, per lo stesso periodo, il regime di contabilità ordinaria. L'esercizio della revoca dell'opzione precedentemente comunicata non preclude la possibilità per il contribuente di modificare il proprio regime contabile.
Attenzione:
Il Dl n.16/2012 ha stabilito che non è precluso l’accesso ai regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di una comunicazione preventiva (o di un’altro adempimento di natura formale) non eseguito tempestivamente, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, purchè il contribuente:
- a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
- b) effettui la comunicazione (o effettui l’adempimento richiesto) entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- c) versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione (258 euro) esclusa la compensazione prevista.
Attenzione:
dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, l’esercizio dell’opzione e il suo rinnovo sono effettuati direttamente con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione
Le associazioni senza fini di lucro che realizzano o partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali, possono chiedere di essere inserite tra i beneficiari di specifiche agevolazioni fiscali. In particolare:
- le associazioni godono dell’esenzione dall’Ires
- le persone fisiche incaricate di gestirne le attività connesse alle finalità istituzionali non assumono la qualifica di sostituti d’imposta
- le prestazioni gratuite e le donazioni eseguite da persone fisiche in loro favore hanno, ai fini delle imposte sui redditi, carattere di liberalità.
Per usufruire di queste agevolazioni, occorre presentare un’istanza, a decorrere dal 20 luglio ed entro il 20 settembre di ciascun anno, utilizzando il software IstanzaBenefici_Associazioni.
Le comunicazioni e/o le istanze devono essere presentate esclusivamente in via telematica. La trasmissione può essere fatta:
- direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall’Agenzia delle Entrate
- tramite una società del gruppo
- tramite gli intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.)
- rivolgendosi a un ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
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