L’applicazione è utilizzabile sia dai contribuenti che predispongono la propria istanza sia da parte degli intermediari che trasmettono le istanze per conto di altri.
Per eseguire il software è necessario utilizzare la Java Virtual Machine versione 1.6.0 o successive e disporre di un sistema di elaborazione con i seguenti requisiti:
- Windows 7, Windows Vista e Windows XP
- Linux (garantito sulle distribuzioni Ubuntu, Fedora e Red-hat 9)
- Mac OS X 10.5 e superiori
A questa pagina sono pubblicate le istruzioni per l'esecuzione del software ed il link per il download.
L’articolo 2, comma 1, del Dl n. 201/2011, ha infatti introdotto, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi (Irpef e Ires) dell’Irap relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’art. 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del Decreto legislativo n. 446/1997.
In particolare, questa deduzione spetta ai seguenti soggetti:
- società di capitali e enti commerciali (art. 5);
- società di persone e imprese individuali (art. 5-bis);
- banche e altri enti e società finanziari (art. 6);
- imprese di assicurazione (art. 7);
- persone fisiche, società semplici e quelle a esse equiparate esercenti arti e professioni (art. 8).
La deduzione dell’Irap spetta anche ai soggetti diversi da quelli elencati, a condizione che determinino la base imponibile Irap secondo la disciplina prevista per le imprese commerciali per opzione (imprenditori agricoli e pubbliche amministrazioni per l’attività commerciale eventualmente esercitata) o per regime naturale (enti privati non commerciali con riferimento alla sola attività commerciale esercitata).
La deduzione può essere fatta valere anche per i periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, se alla data del 28 dicembre 2011 (entrata in vigore della Legge n. 214/2011, che ha convertito con modifiche il Dl 201/2011) era ancora pendente il termine di 48 mesi per richiedere il rimborso (art. 4, comma 12, del Dl n. 16/2012, che ha introdotto il comma 1-quater nell’art. 2 del Dl n. 201/2011).
In particolare, il contribuente può richiedere il rimborso delle maggiori imposte sui redditi versate (oppure della maggiore eccedenza a credito) dal 28 dicembre 2007 (per i versamenti in acconto il termine decorre dal momento del versamento del saldo, come indicato nella risoluzione n. 459/E del 2 dicembre 2008).
A tal fine, il contribuente deve presentare questo modello, anche se per le stesse annualità è stata già presentata l’istanza (“Modello per l’istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 6 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185”), esclusivamente in via telematica entro i seguenti termini:
- in generale, entro 48 mesi dalla data del versamento (art. 38 del DPR n. 602/1973)
- entro 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica che ne consente l’invio, quando il termine di 48 mesi (purché ancora pendente alla data del 28 dicembre 2011) cade entro il 60° giorno successivo alla predetta data di attivazione.
Per le domande di rimborso relative a istanze cartacee già presentate, ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 602/1973, alla data di entrata in vigore del Dl n. 16/2012, è necessario che le stesse siano trasmesse all’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica, per consentirne l’esame in via prioritaria (per approfondimenti vedere paragrafo “Istanze cartacee” delle istruzioni per la compilazione).
Per le istanze relative alle maggiori perdite rideterminate, la scadenza dei 48 mesi (art. 38 del DPR. n. 602/1973) decorre dalla data in cui sarebbe scaduto il termine di versamento del relativo saldo Irpef/Ires (per approfondimenti vedere paragrafo “Perdite” delle istruzioni per la compilazione).
Le date di attivazione della procedura telematica sono le seguenti:
Regioni, province e comuni (sulla base del domicilio fiscale indicato nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata) | Data di apertura del canale telematico (alle ore 12 di...) |
Marche | venerdì 18 gennaio 2013 |
Molise, Abruzzo, Calabria e Basilicata | lunedì 21 gennaio 2013 |
Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Provincia di Bolzano e Provincia di Trento | mercoledì 23 gennaio 2013 |
Sardegna e Umbria | venerdì 1 febbraio 2013 |
Toscana (Persone Fisiche) | lunedì 4 febbraio 2013 |
Toscana (Persone Non Fisiche) | martedì 5 febbraio 2013 |
Liguria | mercoledì 6 febbraio 2013 |
Puglia | giovedì 7 febbraio 2013 |
Piemonte (Persone Fisiche) | venerdì 8 febbraio 2013 |
Piemonte (Persone Non Fisiche) | lunedì 18 febbraio 2013 |
Sicilia | martedì 19 febbraio 2013 |
Emilia Romagna (Persone Fisiche) esclusa la provincia di Bologna | mercoledì 20 febbraio 2013 |
Emilia Romagna (Persone Non Fisiche) esclusa la provincia di Bologna | giovedì 21 febbraio 2013 |
Provincia di Bologna | venerdì 22 febbraio 2013 |
Veneto (Persone Fisiche) | lunedì 25 febbraio 2013 |
Veneto (Persone Non Fisiche) escluse le province di Verona, Vicenza e Treviso | martedì 26 febbraio 2013 |
Province di Verona, Vicenza e Treviso (Persone Non Fisiche) | mercoledì 27 febbraio 2013 |
Lazio esclusa la provincia di Roma | lunedì 4 marzo 2013 |
Provincia di Roma (Persone Fisiche) | martedì 5 marzo 2013 |
Provincia di Roma (Persone Non Fisiche) | mercoledì 6 marzo 2013 |
Campania (Persone Fisiche) | giovedì 7 marzo 2013 |
Campania (Persone Non Fisiche) | venerdì 8 marzo 2013 |
Province di Varese, Como e Monza e della Brianza | lunedì 11 marzo 2013 |
Comune di Milano | martedì 12 marzo 2013 |
Province di Lodi, Pavia e Milano, escluso il comune di Milano | mercoledì 13 marzo 2013 |
Province di Bergamo, Sondrio e Lecco | giovedì 14 marzo 2013 |
Province di Brescia, Cremona e Mantova | venerdì 15 marzo 2013 |
[update]
- Disponibile la Procedura di controllo Istanza di rimborso Irap versione 1.0.0 del 10/1/2013 per Macintosh e Windows.
- Disponibile la Procedura di controllo Istanza di rimborso Irap versione 1.0.1 del 16/1/2013 per Macintosh e Windows. In questa nuova versione è stato eliminato il controllo relativo alla presenza del carattere SPAZIO nel campo Data di scissione parziale.
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