venerdì 13 giugno 2014

Aggiornamento software opzione Consolidato nazionale 3.0.0 per Mac, Windows e Linux

Aggiornamento software opzione Consolidato nazionale 3.0.0 per Mac, Windows e Linux
Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è stato pubblicato l'aggiornamento del software per la compilazione della Comunicazione per l'opzione regime di tassazione del Consolidato nazionale versione 3.0.0 del 12/6/2014 che consente la predisposizione del tracciato telematico della comunicazione relativa al regime del consolidato nazionale nell'ambito delle società di capitali da inviare telematicamente.

Per eseguire il software è necessario utilizzare la Java Virtual Machine versione 1.6 e disporre di un sistema di elaborazione con i seguenti requisiti:
  • Windows 8, Windows 7, Windows Vista e Windows XP
  • Linux (garantito sulle distribuzioni Ubuntu, Fedora e Red-hat 9)
  • Mac OS X 10.7.3 e superiori
È richiesta l'installazione di un software per leggere e stampare i file prodotti in formato PDF

La versione 3.0.0 consente la compilazione del modello aggiornato con le modifiche disposte con il provvedimento del 15 maggio 2014.

A questa pagina sono pubblicate le istruzioni per l'esecuzione del software Consolidato nazionale ed il link per il download.

La comunicazione dell’opzione regime di tassazione del Consolidato nazionale deve essere presentata:
  • all’inizio, entro il sedicesimo giorno del sesto mese del primo esercizio del triennio
  • nel caso di rinnovo, entro il sedicesimo giorno del sesto mese del primo esercizio successivo al precedente triennio
  • nel caso di mancato rinnovo, entro 30 giorni dal termine previsto per il rinnovo
  • nel caso di interruzione della tassazione di gruppo, entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento che l’ha determinata.

La comunicazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica. La trasmissione può essere fatta:
  • direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall’Agenzia delle Entrate
  • tramite una società del gruppo
  • tramite gli intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.)
  • rivolgendosi a un ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

Attenzione:
Il Dl n.16/2012 ha stabilito che non è precluso l’accesso ai regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di una comunicazione preventiva (o di un’altro adempimento di natura formale) non eseguito tempestivamente, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, purchè il contribuente:
  • a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento alla data di scadenza ordinaria del termine;
  • b) effettui la comunicazione (o effettui l’adempimento richiesto) entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
  • c) versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione (258 euro) esclusa la compensazione prevista.

[update]

Attenzione:
dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, l’esercizio dell’opzione e il suo rinnovo sono effettuati direttamente con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione

Nessun commento: