Ricordiamo che è possibile effettuare i versamenti anche dal 17 giugno al 18 luglio 2016 (in quanto il 16 è sabato e il 17 è domenica) [per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore: dal 7 luglio al 22 agosto 2016] con la maggiorazione dello 0,40% oppure in forma rateale con la prima rata entro le suddete date e le successive entro il giorno 16 di ogni mese (entro la fine di ogni mese per i non titolari di partita IVA) fino al mese di novembre 2016 (N.B. Qualora il termine scada di sabato o in un giorno festivo lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo), con l'applicazione degli interessi (nella misura del 4% annuo) secondo le seguenti tabelle:
Rata | Versamento | Interessi % | Versamento (*) | Interessi % |
1a | 16 giugno | 0,00 | 18 luglio | 0,00 |
2a | 18 luglio | 0,33 | 22 agosto (**) | 0,31 |
3a | 22 agosto (**) | 0,66 | 16 settembre | 0,64 |
4a | 16 settembre | 0,99 | 17 ottobre | 0,97 |
5a | 17 ottobre | 1,32 | 16 novembre | 1,30 |
6a | 16 novembre | 1,65 |
Titolari di partita IVA (che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore):
Rata | Versamento | Interessi % | Versamento (*) | Interessi % |
1a | 6 luglio | 0,00 | 22 agosto | 0,00 |
2a | 18 luglio | 0,11 | 16 settembre | 0,27 |
3a | 22 agosto (**) | 0,44 | 17 ottobre | 0,60 |
4a | 16 settembre | 0,77 | 16 novembre | 0,93 |
5a | 17 ottobre | 1,10 | ||
6a | 16 novembre | 1,43 |
Non titolari di partita IVA:
Rata | Versamento | Interessi % | Versamento (*) | Interessi % |
1a | 16 giugno | 0,00 | 18 luglio | 0,00 |
2a | 30 giugno | 0,16 | 22 agosto (**) | 0,13 |
3a | 22 agosto (**) | 0,49 | 31 agosto | 0,46 |
4a | 31 agosto | 0,82 | 30 settembre | 0,79 |
5a | 30 settembre | 1,15 | 31 ottobre | 1,12 |
6a | 31 ottobre | 1,48 | 30 novembre | 1,45 |
7a | 30 novembre | 1,81 |
Non titolari di partita IVA con redditi di partecipazione di cui agli articoli 5, 115 e 116 del TUIR (in società, associazioni e imprese che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore):
Rata | Versamento | Interessi % | Versamento (*) | Interessi % |
1a | 6 luglio | 0,00 | 22 agosto | 0,00 |
2a | 22 agosto (**) | 0,27 | 31 agosto | 0,09 |
3a | 31 agosto | 0,60 | 30 settembre | 0,42 |
4a | 30 settembre | 0,93 | 31 ottobre | 0,75 |
5a | 31 ottobre | 1,26 | 30 novembre | 1,08 |
6a | 30 novembre | 1,59 |
(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.
(**) Le scadenze dal 1° al 20 agosto di ogni anno sono state differite al 20 agosto (che quest'anno cade di sabato) senza alcuna maggiorazione, a regime, dall'art.3-quater del decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44.
Ad esempio, per calcolare correttamente la codeline del titolare da indicare nel modello di versamento F24 e/o nel quadro RR del modello Unico PF 2016, in assenza di situazioni particolari, occorre inserire nell'applicazione i seguenti dati:
- Codice Azienda
- indicare la parte numerica del codice aziendale attribuito dall'INPS
- Anno di emissione
- selezionare l'anno 2015 per il saldo oppure 2016 per l'acconto
- Progr.emissione
- normalmente va indicato "1"
- Codice soggetto
- selezionare il codice "10" (Titolare)
- Codice rata
- selezionare "6 Contributi eccedenti il reddito minimale"
- Importo pagam.
- non va indicato alcun importo
- Anno di riferim.
- selezionare l'anno 2015 per il saldo oppure 2016 per l'acconto
- Codice sede
- selezionare la sede INPS di appartenenza
Per una verifica degli importi complessivamente dovuti per contributi eccedenti il minimale sul reddito imponibile dell'anno precedente e in acconto per l'anno in corso, sempre sul reddito imponibile dell'anno precedente, è possibile utilizzare le nostre applicazioni Calcolo Contributi INPS per Mac e Calcolo Contributi INPS per Windows. A questi precedenti post sono pubblicate le tabelle dei contributi dovuti per l'anno 2015 e per l'anno 2016.
[update] Per maggiori informazioni: Circolare INPS n.97 dell'8 giugno 2016.
N.B. Le scadenze indicate in questo post tengono conto del Comunicato Stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 107 del 14/6/2016 che annuncia l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che prevede lo slittamento dei termini di versamento a favore dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.
La proroga riguarda sia i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore, sia coloro che presentano cause di inapplicabilità o esclusione dagli stessi, compresi i soggetti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, i soggetti che determinano il reddito forfettariamente nonché i soci di società di persone e di società di capitali in regime di trasparenza.
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