Ricordiamo che è possibile effettuare i versamenti anche dal 17 giugno al 16 luglio 2014 (per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore: dall'8 luglio al 20 agosto 2014) con la maggiorazione dello 0,40% oppure in forma rateale con la prima rata entro le suddete date e le successive entro il giorno 16 di ogni mese (entro la fine di ogni mese per i non titolari di partita IVA) fino al mese di novembre 2014 (N.B. Qualora il termine scada di sabato o in un giorno festivo lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo), con l'applicazione degli interessi (nella misura del 4% annuo) secondo le seguenti tabelle:
Rata | Versamento | Interessi % | Versamento (*) | Interessi % |
1a | 16 giugno | 0,00 | 16 luglio | 0,00 |
2a | 16 luglio | 0,33 | 20 agosto (**) | 0,33 |
3a | 20 agosto (**) | 0,66 | 16 settembre | 0,66 |
4a | 16 settembre | 0,99 | 16 ottobre | 0,99 |
5a | 16 ottobre | 1,32 | 17 novembre | 1,32 |
6a | 17 novembre | 1,65 |
Titolari di partita IVA (che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore):
Rata | Versamento | Interessi % | Versamento (*) | Interessi % |
1a | 7 luglio | 0,00 | 20 agosto | 0,00 |
2a | 16 luglio | 0,10 | 16 settembre | 0,29 |
3a | 20 agosto (**) | 0,43 | 16 ottobre | 0,62 |
4a | 16 settembre | 0,76 | 17 novembre | 0,95 |
5a | 16 ottobre | 1,09 | ||
6a | 17 novembre | 1,42 |
Non titolari di partita IVA:
Rata | Versamento | Interessi % | Versamento (*) | Interessi % |
1a | 16 giugno | 0,00 | 16 luglio | 0,00 |
2a | 30 giugno | 0,16 | 31 luglio | 0,16 |
3a | 31 luglio | 0,49 | 1° settembre | 0,49 |
4a | 1° settembre | 0,82 | 30 settembre | 0,82 |
5a | 30 settembre | 1,15 | 31 ottobre | 1,15 |
6a | 31 ottobre | 1,48 | 1° dicembre | 1,48 |
7a | 1° dicembre | 1,81 |
Non titolari di partita IVA con redditi di partecipazione di cui agli articoli 5, 115 e 116 del TUIR (in società, associazioni e imprese che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore):
Rata | Versamento | Interessi % | Versamento (*) | Interessi % |
1a | 7 luglio | 0,00 | 20 agosto | 0,00 |
2a | 31 luglio | 0,26 | 1° settembre | 0,11 |
3a | 1° settembre | 0,59 | 30 settembre | 0,44 |
4a | 30 settembre | 0,92 | 31 ottobre | 0,77 |
5a | 31 ottobre | 1,25 | 1° dicembre | 1,10 |
6a | 1° dicembre | 1,58 |
(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.
(**) Le scadenze dal 1° al 20 agosto di ogni anno sono state differite al 20 agosto senza alcuna maggiorazione, a regime, dall'art.3-quater del decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44.
Ad esempio, per calcolare correttamente la codeline del titolare da indicare nel modello di versamento F24 e/o nel quadro RR del modello Unico PF 2014, in assenza di situazioni particolari, occorre inserire nell'applicazione i seguenti dati:
- Codice Azienda
- indicare la parte numerica del codice aziendale attribuito dall'INPS
- Anno di emissione
- selezionare l'anno 2013 per il saldo oppure 2014 per l'acconto
- Progr.emissione
- normalmente va indicato "1"
- Codice soggetto
- selezionare il codice "10" (Titolare)
- Codice rata
- selezionare "6 Contributi eccedenti il reddito minimale"
- Importo pagam.
- non va indicato alcun importo
- Anno di riferim.
- selezionare l'anno 2013 per il saldo oppure 2014 per l'acconto
- Codice sede
- selezionare la sede INPS di appartenenza
Per una verifica degli importi complessivamente dovuti per contributi eccedenti il minimale sul reddito imponibile dell'anno precedente e in acconto per l'anno in corso, sempre sul reddito imponibile dell'anno precedente, è possibile utilizzare le nostre applicazioni Calcolo Contributi INPS per Mac e Calcolo Contributi INPS per Windows. A questi precedenti post sono pubblicate le tabelle dei contributi dovuti per l'anno 2013 e per l'anno 2014.
Per maggiori informazioni: Circolare INPS n.74 del 6 giugno 2014 [si veda anche l'errata corrige pubblicata nel Messaggio INPS n.6135 del 18 luglio 2014].
[update] Il post è stato aggiornato a seguito del Comunicato Stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 144 del 14/6/2014 che annuncia l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che prevede lo slittamento dei termini di versamento a favore dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.
La proroga riguarda anche i contribuenti che, pur facendo parte delle categorie per le quali sono previsti gli studi di settore, presentano cause di esclusione o inapplicabilità (ad esempio, nel caso di non normale svolgimento di attività, o per il primo anno di attività) o i contribuenti che rientrano nel regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità.
Usufruiscono inoltre della proroga i contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore.
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