Per l'utilizzo del software sono richiesti l'ambiente di run-time JAVA (versione 1.5.0_16 per Win e versione 1.5.0 per Mac) e Acrobat Reader.
La versione 1.6.0 apporta le seguenti modifiche al rigo AB15:
- disabilitazione della funzione di calcolo automatico dell’imposta in base all’aliquota predefinita 12,50%
- compilazione manuale della colonna 2 “Imposta” prescindendo da quanto indicato nella colonna 1 “Imponibile”.
Ricordiamo che la denuncia deve essere inviata dagli assicuratori all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, entro il 31 maggio di ciascun anno.
Le imprese di assicurazioni aventi sede principale negli Stati della UE o negli Stati dello SEE che assicurano un adeguato scambio di informazioni, le quali operano nel territorio nazionale in regime di libera prestazione di servizi hanno facoltà di nominare un rappresentante fiscale ai fini del pagamento dell’imposta sulle assicurazioni. Il rappresentante deve presentare ogni mese alla competente Direzione Provinciale II di Roma la denuncia dei premi incassati nel mese precedente, distinguendo i premi stessi a seconda dell’aliquota applicabile.
Contestualmente alla denuncia il rappresentante corrisponde l’imposta dovuta.
Nell’ipotesi di assicurazioni stipulate da contraenti domiciliati o aventi sede in Italia con assicuratori esteri non stabiliti nell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 11 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, la denuncia dell'ammontare dei premi e degli accessori versati all’assicuratore estero ed il pagamento della corrispondente imposta devono essere eseguiti dal contraente italiano all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate, nella cui circoscrizione quest’ultimo ha il domicilio. La denuncia deve essere presentata entro un mese dal giorno del pagamento dei premi all'assicuratore e l'imposta relativa deve essere pagata entro il termine di presentazione della denuncia.
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