mercoledì 23 maggio 2012

Aggiornamento software Denuncia dell’Imposta sulle Assicurazioni 1.3.0

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è stato pubblicato l'aggiornamento del software per la predisposizione delle denunce dell'imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi ed accessori incassati versione 1.3.0 del 23/5/2012 (download versione Mac e versione Win) che consente di predisporre un file per la trasmissione telematica del nuovo modello di denuncia dell’imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi ed accessori incassati, da parte delle imprese di assicurazione.

Per l'utilizzo del software sono richiesti l'ambiente di run-time JAVA (versione 1.5.0_16 per Win e versione 1.5.0 per Mac) e Acrobat Reader.

L’aggiornamento del software alla versione 1.3.0 è dovuto a:
  • Stampa del nuovo modello approvato con provvedimento del 20 aprile 2012
  • Cambio della etichetta del campo AC6 (Acconto dovuto riservato a compagnie in LPS - compilare nel mese del versamento)
  • Eliminazione del controllo sul rigo AC6 con il mese di novembre
  • Correzione dell’errore del calcolo dei righi AC7 e AC8

Ricordiamo che la denuncia deve essere inviata dagli assicuratori all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, entro il 31 maggio di ciascun anno (per il 2012 il termine è stato prorogato al 2 luglio).

Le imprese di assicurazioni aventi sede principale negli Stati della UE o negli Stati dello SEE che assicurano un adeguato scambio di informazioni, le quali operano nel territorio nazionale in regime di libera prestazione di servizi hanno facoltà di nominare un rappresentante fiscale ai fini del pagamento dell’imposta sulle assicurazioni. Dette imprese, anche tramite rappresentante, devono presentare ogni mese alla competente Direzione Provinciale II di Roma la denuncia dei premi incassati nel mese precedente, distinguendo i premi a seconda dell’aliquota applicabile. Contestualmente alla denuncia deve essere corrisposta l’imposta dovuta.

Nell’ipotesi di assicurazioni stipulate da contraenti domiciliati o aventi sede in Italia con assicuratori esteri non stabiliti nell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 11 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, la denuncia dell'ammontare dei premi e degli accessori versati all’assicuratore estero ed il pagamento della corrispondente imposta devono essere eseguiti dal contraente italiano all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate, nella cui circoscrizione quest’ultimo ha il domicilio. La denuncia deve essere presentata entro un mese dal giorno del pagamento dei premi all'assicuratore e l'imposta relativa deve essere pagata entro il termine di presentazione della denuncia.

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