L’Imposta municipale unica è stata definitivamente cancellata sulla prima casa dopo la coda della mini-IMU introdotta dal decreto che ha abolito la seconda rata dell’imposta per il 2013. Cosa, come e quando pagare dopo l'abolizione sulla prima casa; Aggiornato con la conversione del D.L. 30 novembre 2013, n. 133 e la Legge di stabilità 2014.
Con la conversione in legge del decreto che ha cancellato la seconda rata dell’IMU e con l’entrata in vigore della Legge di stabilità è stato finalmente chiarito il quadro che riguarda questa imposta. Cancellata definitivamente per la prima casa, si ripropone invece per i proprietari di terreni agricoli con agevolazioni per coltivatori diretti e imprenditori agricoli. In compenso sparisce definitivamente il pagamento per gli immobili rurali per uso strumentale. Torna l’Irpef, anche se in misura parziale, sulle case non locate che si trovano nello stesso Comune nel quale si possiede l’immobile dichiarato come abitazione principale, mentre per gli immobili dati in locazione è dovuta solo l’IMU. Penalizzate dalla tassazione sul reddito anche le case date in uso gratuito ai familiari, se non sono state “assimilate” dal Comune alla prima casa. Esenti anche gli immobili-merce delle società costruttrici.
Nel complesso, comunque, un intreccio di norme che si rincorrono nei diversi provvedimenti e sulle quali questo e-book ha l’obiettivo di fare chiarezza.
Aggiornato con la conversione del D.L. 30 novembre 2013, n. 133 e la Legge di stabilità 2014.
Indice
- Sintesi
- Premessa
- 1. L’imposta sulla prima casa - 1.1. Addio all’IMU sulla prima casa - 1.2. I requisiti di appartamenti e altri immobili oggetto dell’esenzione - 1.3. Una sola prima casa - 1.4. I coniugi con due case - 1.5. Il diritto di abitazione per la casa assegnata dal giudice - 1.6. Il coniuge superstite - 1.7. Le regole per la comproprietà
- 2. Le agevolazioni per le forze armate e della carriera prefettizia - 2.1. Niente più vincolo di residenza - 2.2. Obbligatorio presentare la dichiarazione IMU
- 3. Le case in comodato ai parenti in linea retta - 3.1. Agevolazione a maglie strette - 3.2. L’identikit dell’agevolazione
- 4. Casi particolari - 4.1. Trasferimento di residenza nel corso dell’anno - 4.2. Prima casa parzialmente locata - 4.3. Contratti di leasing
- 5. Il trattamento delle pertinenze - 5.1. Non più di tre immobili - 5.2. Le pertinenze accatastate unitamente all’abitazione principale
- 6. Le prime case ancora soggette al tributo - 6.1. Gli immobili di pregio - 6.2. L’applicazione della detrazione in cifra fissa
- 7. L’IMU sui terreni agricoli e i fabbricati rurali - 7.1. Le definizioni - 7.2. Ridotta l’imposta sui terreni agricoli - 7.3. L’esenzione per gli immobili rurali strumentali
- 8. Gli immobili delle società - 8.1. Niente IMU per gli immobili invenduti - 8.2. Imposta cassata dal 2014 - 8.3. Imposta parzialmente deducibile sugli altri immobili strumentali - 8.4. Le agevolazioni per gli enti non commerciali - 8.5. Imposta pagabile in tre rate sempre da parte degli enti non commerciali
- 9. In caso di pagamenti errati - 9.1. Se il versamento è stato fatto a favore di un Comune diverso dal destinatario dell’imposta - 9.2. Il rimborso in caso di pagamento di somme più alte del dovuto - 9.3. Errori dalla ripartizione delle quote tra Stato e Comune nel 2012 - 9.4. Niente sanzioni per gli errori del saldo 2013
- 10. Misure fiscali - 10.1. L’Irpef per le seconde case non locate nello stesso Comune - 10.2. Gli affitti per studenti fuori sede - 10.3. Le altre misure fiscali - 10.4. Niente ritocchi alla detraibilità per le polizze contro l’inabilità
- Domande e risposte
- Appendice normativa
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