venerdì 31 dicembre 2010

Disponibile il software Scomputo delle perdite (Ipec) 1.0.0

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è stato pubblicato il software ModelloIPEC versione 1.0.0 del 30/12/2010, che consente la compilazione dell’Istanza di computo in diminuzione delle perdite dai maggiori imponibili derivanti dall’attività di accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato nazionale (modello IPEC) e la creazione del relativo file da inviare telematicamente.

ModelloIPEC utilizza una nuova tecnologia di distribuzione dei software basati su Java che consente all'utente di usufruire delle applicazioni direttamente dal web. In tal modo è possibile attivare le applicazioni in maniera semplice e con un solo clic, avendo la certezza di utilizzare sempre la versione più aggiornata ed evitando complesse procedure di installazione o aggiornamento.

Per beneficiare di tale innovazione tecnologica è necessario utilizzare la Java Virtual Machine versione 1.6 e disporre di un sistema di elaborazione con i seguenti requisiti:
  • Windows 7, Windows Vista e Windows XP
  • Linux (garantito sulle distribuzioni Ubuntu, Fedora e Red-hat 9)
  • Mac OS X 10.5 e superiori
È inoltre richiesta l'installazione del software Adobe Acrobat Reader scaricabile dal sito http://www.adobe.com/

Le istruzioni per l'esecuzione del software ed il link per il download sono pubblicati a questa pagina.

Ricordiamo che l’Istanza deve essere presentata dalla consolidante, esclusivamente in via telematica, entro i seguenti termini:
  • termine per la proposizione del ricorso, nell’ipotesi di notifica di atto unico di cui al comma 2 dell’art. 40-bis del D.P.R. n. 600 del 1973. Si precisa che in caso di istanza di accertamento con adesione ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 218 del 1997, la consolidante può presentare l’Istanza anche successivamente alla presentazione dell’istanza di adesione ma, comunque, non oltre il termine per la proposizione del ricorso, tenuto conto anche del periodo di sospensione previsto dal comma 3 del citato articolo 6;
  • quindicesimo giorno antecedente la data fissata per il contraddittorio, nell’ipotesi di adesione ai contenuti dell’invito a comparire, ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 218 del 1997;
  • trentesimo giorno successivo alla data della consegna del verbale di constatazione, nell’ipotesi di adesione al verbale stesso, ai sensi dell’art. 5-bis del D.Lgs. n. 218 del 1997;
  • nel corso del contraddittorio instaurato con l’Ufficio, nell’ipotesi di accertamento con adesione ai sensi degli artt. 5, comma 1, ovvero 6, comma 1, del D.Lgs. n. 218 del 1997.

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