Per essere qualificate come agricole, le società devono indicare espressamente la natura di società agricola nella ragione o denominazione sociale e prevedere nell’oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività indicate dall’art. 2135 c.c.
Alle società agricole qualificate IAP sono concesse le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso dell’attributo di imprenditore agricolo professionale
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