lunedì 4 ottobre 2010

Disponibile il software Comunicazione Iva nei paesi di Black List 1.0.0

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è stato pubblicato il software Comunicazione Iva nei paesi di Black List versione 1.0.0 del 4/10/2010, che consente la predisposizione della Comunicazione da parte dei soggetti IVA dei dati relativi alle operazioni, effettuate dal 1° luglio 2010, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi a fiscalità privilegiata (Black list) individuati (come previsto dall’art. 1, comma 1, del dm 30 marzo 2010) dai decreti del Ministro delle finanze 4/05/1999 e del Ministro dell’economia e delle finanze 21/11/2001 e la creazione del relativo file da inviare telematicamente.

Comunicazione Iva nei paesi di Black List utilizza una nuova tecnologia di distribuzione dei software basati su Java che consente all'utente di usufruire delle applicazioni direttamente dal web. In tal modo è possibile attivare le applicazioni in maniera semplice e con un solo clic, avendo la certezza di utilizzare sempre la versione più aggiornata ed evitando complesse procedure di installazione o aggiornamento.

Per beneficiare di tale innovazione tecnologica è necessario utilizzare la Java Virtual Machine versione 1.6 e disporre di un sistema di elaborazione con i seguenti requisiti:
  • Windows 7, Windows Vista e Windows XP
  • Linux (garantito sulle distribuzioni Ubuntu, Fedora e Red-hat 9)
  • Mac OS X 10.5 e superiori
È richiesta l'installazione di un software per leggere e stampare i file prodotti in formato PDF

Le istruzioni per l'esecuzione del software ed il link per il download sono pubblicati a questa pagina.

Il modello di comunicazione è presentato con riferimento ai quattro trimestri che compongono l’anno solare per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti, una o più operazioni per un ammontare non superiore a 50.000 euro per ciascun trimestre e per ciascuna delle seguenti categorie:
  • cessioni di beni;
  • acquisti di beni;
  • prestazioni di servizi;
  • acquisti di servizi.
In tutti gli altri casi il modello di comunicazione è presentato con riferimento a periodi mensili. Qualora i soggetti che presentano una comunicazione con periodicità trimestrale superino la soglia dei 50.000 euro nel corso di un trimestre, in relazione anche ad una sola delle categorie di operazioni, essi procedono all’invio della comunicazione con periodicità mensile con riferimento ai mesi del trimestre in cui tale soglia è superata.
In tal caso le comunicazioni sono presentate, per il mese coincidente con il cambio della periodicità, e per i periodi mensili già trascorsi, con le modalità descritte al paragrafo “Variazione periodicità” delle istruzioni. I soggetti che sono tenuti alla presentazione della comunicazione con periodicità trimestrale possono optare per la presentazione con periodicità mensile qualora detta opzione venga esercitata con riferimento all’intero anno solare.

Ricordiamo che il modello di comunicazione deve essere presentato all’Agenzia delle entrate per via telematica entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento. Qualora il termine di presentazione della comunicazione scada di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo. Il Decreto del 5 agosto 2010 (Min. Economia e Finanze) ha stabilito che i modelli di comunicazione relativi ai periodi mensili di luglio ed agosto 2010 vanno presentati entro il 2 novembre 2010.

È disponibile, inoltre, la Procedura di controllo della comunicazione da parte dei soggetti Iva dei dati relativi alle operazioni con paesi Black list versione 1.0.2 del 4/10/2010 per Macintosh e Windows.

[update] Sull'adempimento in questione, ricordiamo che l'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 54 del 28/10/2010, ha specificato quanto segue:

"Tenuto conto del carattere di novità dell’adempimento in esame ed in considerazione delle difficoltà che gli operatori si trovano verosimilmente a gestire per l’individuazione dei dati rilevanti ai fini in esame, è ragionevole ritenere che, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, i soggetti interessati possano incorrere in errori nella compilazione del modello di comunicazione.
Pertanto, sussistendo “obiettive condizioni di incertezza”, in aderenza all’art. 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 – recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente – l’Amministrazione finanziaria, in sede di controllo, non applicherà sanzioni in caso di eventuali violazioni concernenti la compilazione dei modelli di comunicazione relativi:
  • al trimestre luglio/settembre 2010, per i soggetti tenuti a presentare il modello con periodicità trimestrale;
  • ai mesi da luglio a novembre 2010, per i soggetti tenuti a presentare il modello con periodicità mensile.
Ciò a condizione che i contribuenti provvedano a sanare eventuali violazioni, inviando, entro il 31 gennaio 2011, i modelli di comunicazione integrativa."

Disponibile la Procedura di controllo della comunicazione da parte dei soggetti Iva dei dati relativi alle operazioni con paesi Black list versione 1.0.3 del 2/11/2010 per Macintosh e Windows, nella quale è stato rimosso il controllo che non consentiva l’indicazione di una residenza estera per il Rappresentante.

Attenzione
Il decreto-legge n. 16/2012 ha escluso dall’obbligo di comunicazione le operazioni che non superano i 500 euro (norma in vigore dal 2 marzo 2012)

Attenzione
Per le operazioni effettuate a partire dal 1° ottobre 2013, la comunicazione andrà fatta - fermi restando i periodi di riferimento e i termini specifici fissati dagli articoli 2 e 3 del Dm 30 marzo 2010 - con il modello relativo alla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva, approvato con il provvedimento del direttore del 2 agosto 2013 - Modello e istruzioni (spesometro).

Per le operazioni black list effettuate fino al 31 dicembre 2013 è consentito utilizzare, in alternativa al nuovo modello polivalente, le precedenti modalità di comunicazione.

Nessun commento: