Ricordiamo che è possibile effettuare i versamenti anche dal 18 giugno al 17 luglio 2013 (come chiarito dalla risoluzione n. 128 del 6/6/2007) oppure, per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, dal 9 luglio al 20 agosto 2013, con la maggiorazione dello 0,40% oppure in forma rateale con la prima rata entro le suddete date e le successive entro il giorno 16 di ogni mese (entro la fine di ogni mese per i non titolari di partita IVA) fino al mese di novembre 2013 (N.B. Qualora il termine scada di sabato o in un giorno festivo lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo), con l'applicazione degli interessi (nella misura del 4% annuo) secondo le seguenti tabelle:
Rata | Versamento | Interessi % | Versamento (*) | Interessi % |
1a | 17 giugno | 0,00 | 17 luglio | 0,00 |
2a | 16 luglio | 0,32 | 20 agosto (**) | 0,32 |
3a | 20 agosto (**) | 0,65 | 16 settembre | 0,65 |
4a | 16 settembre | 0,98 | 16 ottobre | 0,98 |
5a | 16 ottobre | 1,31 | 18 novembre | 1,31 |
6a | 18 novembre | 1,64 |
Titolari di partita IVA (che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore):
Rata | Versamento | Interessi % | Versamento (*) | Interessi % |
1a | 8 luglio | 0,00 | 20 agosto | 0,00 |
2a | 16 luglio | 0,09 | 16 settembre | 0,29 |
3a | 20 agosto (**) | 0,42 | 16 ottobre | 0,62 |
4a | 16 settembre | 0,75 | 18 novembre | 0,95 |
5a | 16 ottobre | 1,08 | ||
6a | 18 novembre | 1,41 |
Non titolari di partita IVA:
Rata | Versamento | Interessi % | Versamento (*) | Interessi % |
1a | 17 giugno | 0,00 | 17 luglio | 0,00 |
2a | 1° luglio | 0,14 | 31 luglio | 0,14 |
3a | 31 luglio | 0,47 | 2 settembre | 0,47 |
4a | 2 settembre | 0,80 | 30 settembre | 0,80 |
5a | 30 settembre | 1,13 | 31 ottobre | 1,13 |
6a | 31 ottobre | 1,46 | 2 dicembre | 1,46 |
7a | 2 dicembre | 1,79 |
Non titolari di partita IVA con redditi di partecipazione di cui agli articoli 5, 115 e 116 del TUIR (in società, associazioni e imprese che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore):
Rata | Versamento | Interessi % | Versamento (*) | Interessi % |
1a | 8 luglio | 0,00 | 20 agosto | 0,00 |
2a | 31 luglio | 0,24 | 2 settembre | 0,11 |
3a | 2 settembre | 0,57 | 30 settembre | 0,44 |
4a | 30 settembre | 0,90 | 31 ottobre | 0,77 |
5a | 31 ottobre | 1,23 | 2 dicembre | 1,10 |
6a | 2 dicembre | 1,56 |
(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.
(**) Le scadenze dal 1° al 20 agosto di ogni anno sono state differite al 20 agosto senza alcuna maggiorazione, a regime, dall'art.3-quater del decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44.
Ad esempio, per calcolare correttamente la codeline del titolare da indicare nel modello di versamento F24 e/o nel quadro RR del modello Unico PF 2013, in assenza di situazioni particolari, occorre inserire nell'applicazione i seguenti dati:
- Codice Azienda
- indicare la parte numerica del codice aziendale attribuito dall'INPS
- Anno di emissione
- selezionare l'anno 2012 per il saldo oppure 2013 per l'acconto
- Progr.emissione
- normalmente va indicato "1"
- Codice soggetto
- selezionare il codice "10" (Titolare)
- Codice rata
- selezionare "6 Contributi eccedenti il reddito minimale"
- Importo pagam.
- non va indicato alcun importo
- Anno di riferim.
- selezionare l'anno 2012 per il saldo oppure 2013 per l'acconto
- Codice sede
- selezionare la sede INPS di appartenenza
Per una verifica degli importi complessivamente dovuti per contributi eccedenti il minimale sul reddito imponibile dell'anno precedente e in acconto per l'anno in corso, sempre sul reddito imponibile dell'anno precedente, è possibile utilizzare le nostre applicazioni Calcolo Contributi INPS per Mac e Calcolo Contributi INPS per Windows. A questi precedenti post sono pubblicate le tabelle dei contributi dovuti per l'anno 2012 e per l'anno 2013.
Per maggiori informazioni: Circolare INPS n.88 del 7 giugno 2013 [si veda anche l'errata corrige pubblicata nel Messaggio INPS n.6135 del 18 luglio 2014].
[update] Il post è stato aggiornato a seguito del Comunicato Stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 94 del 13/6/2013 che annuncia l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che prevede lo slittamento dei termini di versamento a favore dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, indipendentemente dall’esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito dalla legge.
Ulteriori informazioni: Messaggio INPS n.10385 del 27 giugno 2013.
Nessun commento:
Posta un commento